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Art. 24 Vigilanza sull’Amministrazione
(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA) 1 Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l’adempimento dei compiti costituzionali e legali. 2 La vigilanza sull’Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12. 3 La vigilanza sull’Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull’organizzazione e sulle persone conformemente all’articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all’oggetto, all’estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia. |