|
Art. 24a Unità rese autonome: vigilanza e orientamento strategico 86
(art. 8 cpv. 4 e 5 LOGA) 1 Il Consiglio federale assume in maniera globale il ruolo di proprietario ed espleta la vigilanza e l’orientamento strategico correlati nei confronti delle unità rese autonome secondo l’articolo 8 capoverso 5 LOGA. 2 Su mandato del Consiglio federale, il dipartimento con il più stretto legame con l’unità resa autonoma espleta la vigilanza, esercita i diritti del proprietario e funge da interlocutore nei confronti degli organi di direzione della stessa. Nel caso in cui un’unità resa autonoma rivesta grande importanza per le finanze federali, il dipartimento esercita i diritti del proprietario congiuntamente all’AFF. L’attribuzione delle unità rese autonome ai dipartimenti e l’esercizio congiunto con l’AFF dei diritti del proprietario sono elencati nell’allegato 3. 3 Se altri dipartimenti e altre unità amministrative hanno un legame con le unità rese autonome, questi devono essere coinvolti nell’adempimento dei compiti secondo il capoverso 2. 4 L’adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 compete alla segreteria generale del dipartimento. Il dipartimento può delegare per scritto questa competenza a una segreteria di Stato o a un ufficio federale se non vi sono conflitti d’interesse, in particolare in materia di regolamentazione, vigilanza specialistica, ordinazione di prestazioni e concessione di sussidi. 5 L’AFF elabora le basi per la vigilanza e l’orientamento strategico delle unità rese autonome della Confederazione («Public Corporate Governance») e coordina la redazione dei rapporti. A tal fine collabora con i dipartimenti e le unità amministrative interessati. 86 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 179). |