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Art. 27c Autorità competente a ordinare un’inchiesta amministrativa
1 Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un’inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate. 2 Il Consiglio federale ordina l’inchiesta se un’inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale. |