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Art. 27i Protezione dei dati personali 95
Ogni servizio amministrativo invitato dall’organo d’inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202096 sulla protezione dei dati. 95 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 14 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |