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Art. 27k Presentazione
(art. 61b cpv. 1 LOGA) 1 Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all’approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l’inoltro. 2 Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l’autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum. 3 I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all’approvazione della Confederazione. |