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Art. 27l Trasmissione al dipartimento competente
1 La Cancelleria federale trasmette l’atto legislativo inoltratole al dipartimento competente in materia. 2 Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati. |