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Art. 27q Informazione nei confronti dei Cantoni terzi
(art. 62 cpv. 1 LOGA) 1 Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non partecipano all’accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto. 2 Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in questione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione. 3 Ai trattati dei Cantoni con l’estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2. |