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Art. 27s Comunicazione del risultato dell’esame; obiezione contro i trattati
(art. 62 cpv. 2 e 3 LOGA) 1 Entro due mesi dall’informazione nel Foglio federale secondo l’articolo 27q, il dipartimento comunica il risultato dell’esame del trattato ai Cantoni contraenti o al servizio di coordinamento e alla Cancelleria federale. 2 Se constata che il trattato pregiudica il diritto o gli interessi della Confederazione, il dipartimento solleva obiezione nei confronti dei Cantoni contraenti e, se del caso, del servizio di coordinamento e li invita a prendere posizione. 3 Il dipartimento comunica tempestivamente ai Cantoni contraenti, al servizio di coordinamento e alla Cancelleria se, in base alla presa di posizione, l’opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane oppure no. |