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Art. 28 Ordinanze del Consiglio federale sull’organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA) Il Consiglio federale emana un’ordinanza sull’organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare:
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175). |