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Art. 29 Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA) 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:
2 Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune. 3 I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. 100 Introdotta dal n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827). |