Art. 3 Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni
(art. 14, 15, 17 LOGA) 1 Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5). 2 Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere. 3 Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l’affare di cui trattasi. 4 Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell’affare. 5 I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza. |