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Art. 31
1 Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l’articolo 271 numero 1 del Codice penale104 a compiere atti per conto di uno Stato estero. 1bis L’Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 1995105 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.106 2 Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale. 3 Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.107 106 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433). 107 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433). |