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Art. 4 Consultazione degli uffici
1 Nella preparazione di proposte, l’ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. 1bis Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all’esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.5 2 Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici;il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. 3 Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l’affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali. 5 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 29 nov. 2013 sull’organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134561). BGE
136 II 399 (1C_522/2009) from 19. Mai 2010
Regeste: Art. 6 und 8 Abs. 1 BGÖ, Art. 15 RVOG, Art. 5 RVOV; Einsichtsrecht in die zwischen der Eidgenossenschaft und dem Generalsekretär eines Departements bzw. seinem Stellvertreter abgeschlossenen Abgangsvereinbarungen. Als einfache Beilagen zum Antrag an den Bundesrat, welche vor Eröffnung des Mitberichtsverfahrens erstellt wurden, unterliegen die Abgangsvereinbarungen nicht der Geheimhaltung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 BGÖ (E. 2). |