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Art. 4 Consultazione degli uffici
1 Nella preparazione di proposte, l’ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. 1bis Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all’esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.5 2 Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici;il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. 3 Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l’affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali. 5 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 29 nov. 2013 sull’organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134561). |