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Art. 5c
1 I Dipartimenti comunicano regolarmente alla Cancelleria federale il titolo e l’oggetto dei testi seguenti che rientrano nella loro sfera di competenze e in quella dei loro gruppi o uffici:
2 La Cancelleria federale tiene un elenco aggiornato comprendente:
3 Il Consiglio federale trasmette una volta all’anno alla Delegazione delle Commissioni della gestione l’elenco di cui al capoverso 2. |