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Art. 8c Rappresentanza dei sessi 19
1 La rappresentanza dell’uno o dell’altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 40 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi. 2 Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 40 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta. 19 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 842). |