Art. 8e Decisione istitutiva
1 Le commissioni extraparlamentari sono istituite mediante decisione del Consiglio federale. 2 La decisione istitutiva deve in particolare:
21 Abrogata dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU 20123819). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20123819). 23 Abrogata dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU 20123819). 24 Introdotta dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096137). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20123819). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20123819). 28 Introdotta dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155). |