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Art. 8g Durata del mandato
1 La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari è di quattro anni. Essa coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.36 2 Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima. 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20123819). |