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Art. 8h Rinnovo integrale
1 Per ogni nuovo periodo amministrativo, il Consiglio federale procede al rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari. 2 La Cancelleria federale coordina il rinnovo integrale delle commissioni. Al riguardo emana le corrispondenti istruzioni e le comunica alle Commissioni della gestione delle Camere federali. 3 Dopo ogni rinnovo integrale, la Cancelleria federale consegna al Consiglio federale un rapporto per le Camere federali sulla composizione delle commissioni extraparlamentari. |