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Art. 8i Limitazione della durata della funzione
1 La durata della funzione dei membri delle commissioni extraparlamentari è limitata a 12 anni al massimo; il mandato finisce al termine dell’anno civile corrispondente. 2 In casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione. 3 La limitazione della durata della funzione non si applica agli impiegati della Confederazione che sono indispensabili al buon funzionamento delle commissioni extraparlamentari o la cui qualità di membro è prevista d’ufficio da un altro atto normativo. |