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Art. 8iter Informazione del pubblico 38
Le commissioni che sulla base della loro decisione istitutiva comunicano senza consultare l’autorità competente mantengono il necessario riserbo quando informano il pubblico su questioni politiche. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144445). |