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Art. 8q Indennizzo dei membri delle commissioni di vigilanza sul mercato
1 I membri delle commissioni di vigilanza sul mercato hanno diritto a un’indennità forfetaria per l’attività svolta in seno alla commissione. 2 Gli importi sono riportati nell’allegato 2 numero 2.58 3 Gli importi comprendono tutte le spese, eccetto quelle rimborsate. 4 Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all’anno. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d’occupazione è riportato nella decisione di nomina se non risulta dalle prescrizioni concernenti l’organizzazione della commissione interessata.59 5 Gli importi non sono adattati al rincaro. 58 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 842). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20123819). |