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Art. 26 Controllo da parte del Consiglio federale 86
(art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA) Nell’esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l’articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell’articolo 57 LOGA. 86 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827). |
