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Art. 8ibis Segreterie delle commissioni 37
1 Ogni commissione extraparlamentare dispone di una segreteria, che è gestita da un servizio dell’Amministrazione federale centrale. 2 Il responsabile e gli altri collaboratori della segreteria sottostanno al diritto in materia di personale federale applicabile all’Amministrazione federale centrale. 3 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie di diritto speciale o contenute nella decisione istitutiva. 37 Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013205). |
