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Art. 5 Procedura di corapporto
(art. 15 e 33 LOGA) 1 La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell’affare. 1bis La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 2 Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 6 Introdotto dall’all. 2 n. 1 dell’O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 20062331). 7 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 dell’O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 20062331). |