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Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 16Pagamento delle prestazioni di vecchiaia 34
1 Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate il più presto cinque anni prima e il più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età dell’AVS secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP35.
2 Se gli assicurati percepiscono una rendita completa d’invalidità dell’assicurazione federale invalidità e il rischio d’invalidità non è coperto a titolo complementare secondo l’articolo 10 capoversi 2 e 3 secondo periodo, la prestazione di vecchiaia è versata anticipatamente su domanda dell’assicurato.
3 Se l’assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se l’assicurato non può procurarsi il consenso o quest’ultimo gli è negato, egli può rivolgersi al giudice civile.36
34Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3450).