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Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 19aNorme in materia di investimenti per il risparmio in titoli 44
1 I rischi legati al risparmio in titoli devono sempre essere segnalati esplicitamente all’assicurato.
2 Per l’investimento del patrimonio sono applicabili per analogia gli articoli 49–58 OPP 245. Per la valutazione della capacità di rischio e della diversificazione in diverse categorie di investimenti si può tenere conto dell’ammontare del capitale di previdenza su conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro.
3 I titoli devono essere depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare soggette alla vigilanza della FINMA. Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di un’autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. Sono ammessi i seguenti investimenti:46
a.
obbligazioni con garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, lettere di pegno svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine di banche soggette alla vigilanza della FINMA; i crediti devono essere in franchi svizzeri; si può rinunciare ad applicare le limitazioni per i singoli debitori;
b.
investimenti collettivi di capitale soggetti alla vigilanza della FINMA, distribuiti con la sua autorizzazione o emessi da fondazioni d’investimento svizzere;
investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi o gestori di patrimoni collettivi secondo l’articolo 24 della legge del 15 giugno 201848 sugli istituti finanziari soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l’acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49–58 OPP 2.
44 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).