Ordinanza
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Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia
(art. 124a cpv. 3 n. 2 CC) Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l’avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d’uscita. |