Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 2Determinazione e comunicazione della prestazione d’uscita 6
1 Per gli assicurati che compiono il 50° anno di età o contraggono matrimonio o un’unione domestica registrata, l’istituto di previdenza o di libero passaggio determina la prestazione d’uscita acquisita fino a quel momento.
2 Per gli assicurati che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995, esso determina la prima prestazione d’uscita comunicata conformemente all’articolo 24 LFLP o divenuta esigibile a partire dal 1° gennaio 1995 e la data della comunicazione o dell’esigibilità.
3 Al momento del trasferimento della prestazione d’uscita a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto comunica a quello nuovo i dati di cui ai capoversi 1 e 2. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).