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Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 8aTasso d’interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o a scioglimento dell’unione domestica registrata 1415
1 In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l’articolo 22 LFLP, il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici dovuti all’atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l’articolo 12 OPP 216. L’articolo 65d capoverso 4 LPP17 non è applicabile.18
1bis Il capoverso 1 si applica per analogia in caso di spartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento di un’unione domestica registrata conformemente all’articolo 22d LFLP.19
2 Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1985, si applica il tasso del 4 per cento.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3604).
15 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
18 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
19 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).