Ordinanza
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Art. 13 Entità e tipo di prestazioni
1 L’entità delle prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità risulta dal contratto o dal regolamento. 2 Le prestazioni sono versate conformemente al contratto o al regolamento in forma di rendita o di liquidazione in capitale. Per prestazioni si intendono pure il pagamento in contanti (art. 5 LFLP) e il prelievo anticipato (art. 30cLPP27 e art. 331eCO28). 3 Le rendite per superstiti e d’invalidità devono essere adeguate all’evoluzione dei prezzi in conformità con l’articolo 36 capoverso 1 LPP nei limiti della previdenza minima legale. Quest’ultima è calcolata in base all’avere di vecchiaia acquisito giusta la LPP in caso di libero passaggio. 4 Per la polizza di libero passaggio, l’ammontare del capitale di previdenza equivale alla riserva matematica.29 5 Per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, l’ammontare del capitale di previdenza equivale alla prestazione d’uscita apportata, unitamente agli interessi; per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli) equivale al valore corrente dell’investimento. Se convenuto per scritto, possono essere dedotte le spese amministrative e le spese per le assicurazioni complementari di cui all’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.30 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431). 30 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431). |