Ordinanza
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Art. 15a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato 35
1 Nel proprio regolamento l’istituto di libero passaggio può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’assicurato. 2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 15. 35 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). |