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Ordinanza
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(Ordinanza sul libero passaggio, OLP)

Art. 15a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato 35

1 Nel pro­prio re­go­la­men­to l’isti­tu­to di li­be­ro pas­sag­gio può ri­ser­var­si di ri­dur­re o ri­fiu­ta­re la pre­sta­zio­ne in fa­vo­re di un be­ne­fi­cia­rio nel ca­so in cui ven­ga a co­no­scen­za del fat­to che que­sti ha cau­sa­to vo­lon­ta­ria­men­te la mor­te dell’as­si­cu­ra­to.

2 La pre­sta­zio­ne di­ve­nu­ta di­spo­ni­bi­le è at­tri­bui­ta ai be­ne­fi­cia­ri suc­ces­si­vi nell’or­di­ne pre­vi­sto nell’ar­ti­co­lo 15.

35 In­tro­dot­to dal n. I 1 dell’O del 26 ago. 2020 con­cer­nen­te mo­di­fi­che nell’am­bi­to del­la pre­vi­den­za pro­fes­sio­na­le, in vi­go­re dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).