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Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
Art. 16Pagamento delle prestazioni di vecchiaia 36
1 Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’assicurato dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.37
2 Se gli assicurati percepiscono una rendita completa d’invalidità dell’assicurazione federale invalidità e il rischio d’invalidità non è coperto a titolo complementare secondo l’articolo 10 capoversi 2 e 3 secondo periodo, la prestazione di vecchiaia è versata anticipatamente su domanda dell’assicurato.
3 Se l’assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se l’assicurato non può procurarsi il consenso o quest’ultimo gli è negato, egli può rivolgersi al giudice civile.38
36Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3450).
37 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
38 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).