Ordinanza
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Art. 19d Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari 60
1 L’Ufficio centrale del 2° pilastro comunica alle persone assicurate che ne fanno richiesta quali istituti hanno annunciato di gestire nel dicembre dell’anno precedente un avere di previdenza a loro nome. 2 Lo stesso obbligo di informazione esiste nei confronti del giudice in una procedura di divorzio in corso e dei beneficiari dopo il decesso dell’assicurato. 60 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347). |