Ordinanza
|
Art. 19g Calcolo della prestazione d’uscita in caso di raggiungimento dell’età di pensionamento durante la procedura di divorzio
(art. 22a cpv. 4 LFLP) 1 Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge debitore il caso di previdenza vecchiaia, l’istituto di previdenza può ridurre la parte della prestazione d’uscita da trasferire secondo l’articolo 123 CC e la rendita di vecchiaia. La riduzione corrisponde al massimo all’importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d’uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi. 2 Se il coniuge debitore percepisce una rendita d’invalidità e raggiunge l’età di riferimento regolamentare durante la procedura di divorzio, l’istituto di previdenza può ridurre la prestazione d’uscita di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all’importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d’uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.64 64 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |