Ordinanza
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Art. 19h Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia
(art. 124a cpv. 3 n. 1 CC) 1 L’istituto di previdenza del coniuge debitore converte la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell’allegato. L’UFAS mette a disposizione gratuitamente un programma di conversione elettronico65. 2 Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. 65 Il programma di conversione elettronico è disponibile a partire dal 1° gennaio 2017 all’indirizzo www.ufas.admin.ch/olp19h-conversione. |