Ordinanza
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Art. 19j Modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata a un istituto di previdenza o di libero passaggio
(art. 22c cpv. 3 LFLP) 1 L’istituto di previdenza del coniuge debitore trasferisce la rendita vitalizia di cui all’articolo 124a capoverso 2 CC all’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L’importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell’anno in questione. 2 Se nell’anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (art. 22e LFLP) o il coniuge creditore decede, l’importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall’inizio dell’anno fino a quel momento. 3 Il coniuge creditore informa il suo istituto di previdenza o di libero passaggio del suo diritto a una rendita vitalizia e gli comunica il nome dell’istituto di previdenza del coniuge debitore. Se cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, ne informa l’istituto di previdenza del coniuge debitore entro il 15 novembre dell’anno in questione. 4 Se il nome dell’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore non è comunicato all’istituto di previdenza del coniuge debitore, quest’ultimo istituto versa l’importo all’istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per il trasferimento. Esso effettua annualmente i trasferimenti successivi all’istituto collettore finché non riceve l’informazione ai sensi del capoverso 3. 5 L’istituto di previdenza del coniuge debitore deve sull’importo del trasferimento annuale un interesse, che corrisponde alla metà del saggio d’interesse stabilito dal regolamento per l’anno in questione. |