Ordinanza
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Art. 2 Determinazione e comunicazione della prestazione d’uscita 7
1 Per gli assicurati che compiono il 50° anno di età o contraggono matrimonio o un’unione domestica registrata, l’istituto di previdenza o di libero passaggio determina la prestazione d’uscita acquisita fino a quel momento. 2 Per gli assicurati che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995, esso determina la prima prestazione d’uscita comunicata conformemente all’articolo 24 LFLP o divenuta esigibile a partire dal 1° gennaio 1995 e la data della comunicazione o dell’esigibilità. 3 Al momento del trasferimento della prestazione d’uscita a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto comunica a quello nuovo i dati di cui ai capoversi 1 e 2. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli. 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347). |