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Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
Art. 3Trasmissione di dati medici
I dati medici possono essere trasmessi solo dal servizio medico di fiducia dell’istituto di previdenza finora competente al servizio del nuovo istituto di previdenza. A tale scopo è richiesto il consenso dell’assicurato.