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Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
Art. 4Restituzione della prestazione d’uscita
Se il nuovo istituto di previdenza deve restituire al precedente istituto prestazioni d’uscita secondo l’articolo 3 capoverso 2 LFLP, le eventuali riduzioni delle prestazioni a causa di sovraindennizzo possono non essere tenute in considerazione nel calcolo del valore attuale. Il valore attuale si calcola sulla base dei dati attuariali dell’istituto di previdenza soggetto a prestazione.