Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012)1Il detentore di una collezione di dati verbalizza i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. La verbalizzazione deve avere luogo in particolare qualora, senza tale misura, non fosse possibile verificare a posteriori se il trattamento dei dati è avvenuto in conformità con gli scopi per cui questi sono stati collezionati o comunicati. L'Incaricato può raccomandare la verbalizzazione di altri trattamenti.2 2I verbali sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revisione. Sono accessibili ai soli organi o persone incaricati di verificare l'applicazione dei dispositivi di protezione dei dati personali e sono utilizzati soltanto a questo scopo.3 1RU 2012 5521 |