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Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
del 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012)
Art. 12Comunicazione di dati
Al momento di ogni comunicazione il destinatario deve essere informato sull'attualità e l'affidabilità dei dati personali nella misura in cui non risultino da quest'ultimi o dalle circostanze.