Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
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Art. 16 Notifica
1Gli organi federali responsabili (art. 16 LPD) notificano all'Incaricato2 le collezioni di dati prima che quest'ultime siano operative. La notifica contiene le seguenti informazioni:
2L'organo federale responsabile aggiorna regolarmente tali informazioni.4 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |
