Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
|
Art. 18 Eccezioni all'obbligo di notifica
1Le seguenti collezioni di dati non sottostanno all'obbligo di notifica, sempreché gli organi federali li utilizzino esclusivamente a scopi amministrativi interni:
2Non sono parimenti soggette all'obbligo di notifica:
3L'organo federale responsabile prende le misure necessarie per poter comunicare, su richiesta, all'Incaricato o alle persone interessate le informazioni relative alle collezioni di dati non sottoposte all'obbligo di notifica (art. 16 cpv. 1). 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |
