Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012)1In conformità agli articoli 8-10, gli organi federali responsabili prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone di cui vengono trattati i dati. Collaborano con l'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) se il trattamento dei dati è automatizzato. 2Gli organi federali responsabili annunciano senza indugio al responsabile della protezione dei dati secondo l'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD o, in mancanza di tale responsabile, all'Incaricato ogni progetto di trattamento automatizzato di dati personali affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione. L'annuncio all'Incaricato si svolge per il tramite dell'OSIC quando un progetto deve essere annunciato anche a quest'ultimo.2 3L'Incaricato e l'OSIC collaborano nel quadro delle attività relative alle misure tecniche. L'Incaricato consulta l'OSIC prima di raccomandare misure del genere. 4Per il resto si applicano le istruzioni emanate dagli organi federali responsabili in virtù dell'ordinanza del 26 settembre 20033 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).4 1 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. all'O del 23 feb. 2000 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1227). |