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Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012)1La Cancelleria federale e i dipartimenti designano ciascuno almeno un consulente per la protezione dei dati. Il consulente ha i seguenti compiti:
2Se gli organi federali vogliono essere esonerati dall'obbligo di notifica delle loro collezioni di dati conformemente all'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD, si applicano gli articoli 12a e 12b. 3Gli organi federali comunicano con l'Incaricato per il tramite del loro consulente per la protezione dei dati. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |