Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012)1L'organo federale che, per la gestione delle sue collezioni di dati, introduce un numero personale d'identificazione, crea un elemento identificante non significante riservato al suo campo d'attività. È un elemento identificante non significante un insieme di caratteri attribuito in modo biunivoco a ogni persona registrata in una collezione di dati e che non dà, preso in sé, nessuna informazione sulla persona. 2L'utilizzazione di un numero personale d'identificazione da parte di un altro organo federale o cantonale nonché di un privato è sottoposta all'approvazione dell'organo interessato. 3L'organo interessato può concedere l'approvazione se i trattamenti previsti dei dati sono in rapporto stretto con il settore per cui è stato creato l'elemento identificante richiesto. 4Se del caso, l'utilizzazione del numero dell'AVS è retta dalla legislazione sull'AVS. |