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Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012)L'organo federale competente sottopone per parere all'Incaricato il progetto di rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale (art. 17a cpv. 4 LPD). Il preavviso dell'Incaricato è comunicato al Consiglio federale. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |