Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
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Art. 31 Relazioni con altre autorità e privati
1L'Incaricato comunica con il Consiglio federale per il tramite del cancelliere della Confederazione.1 Questi trasmette al Consiglio federale rapporti e raccomandazioni dell'Incaricato, anche se non li approva. 1bisL'Incaricato trasmette i rapporti all'attenzione dell'Assemblea federale direttamente ai Servizi del Parlamento.2 2L'Incaricato comunica direttamente con le altre unità amministrative, i Tribunali della Confederazione, le autorità estere di protezione dei dati e ogni altra autorità o persona privata sottoposta alla legislazione federale sulla protezione dei dati o a quella sul principio di trasparenza dell'amministrazione.3 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |
